Statuto associazione nazionale Autodemolitori di qualità

Istituzione e finalità

MANIFESTO ADQ: un sogno un progetto, autodemolizione etica e di qualità: scarica il file

  1. E’ costituita, a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 39 della Costituzione, l’Associazione denominata “Associazione Nazionale degli Autodemolitori di Qualità“, denominata in breve “A.D.Q.” detta anche “Associazione nazionale degli Autorecuperatori di Qualità“.
  2. L’Associazione è l’espressione unitaria dei soggetti imprenditoriali, professionali e dei lavoratori autonomi che operano nell’ambito della Raccolta Veicoli Fuori Uso su base nazionale.
  3. L’Associazione ha sede legale a MILANO (MI).
  4. L’associazione aderisce all’Unione Confcommercio – Imprese per l’Italia Milano, Lodi, Monza e Brianza, (di seguito, in forma abbreviata “Unione”), ai sensi dell’art. 4 del relativo Statuto, nel cui ambito è costituita ed opera, accettandone lo Statuto, il relativo Codice Etico, i Regolamenti e le deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale di Unione, nonché lo Statuto, il Codice Etico e i deliberati degli Organi di Confcommercio Imprese per l’Italia.
  5. L’Associazione, inoltre, accetta le norme in materia di recesso ed esclusione, nomina di un delegato e commissariamento di cui rispettivamente agli artt. 13 e 17 dello Statuto di Unione.
  6. L’Associazione, ai sensi dell’art. 51 dello Statuto di Unione, si impegna ad utilizzare il logo confederale accompagnato dalla propria specifica denominazione e prende atto che il logo e la denominazione confederali sono marchi regi- strati di proprietà di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e che la loro adozione ed utilizzazione è riservata alle associazioni aderenti a “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e sono condizionate alla permanenza del vincolo associativo ed alla appartenenza ai sistemi Unione e confederale.
  7. L’Associazione non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti o movimenti politici. Può aderire ad enti ed organizzazioni aventi finalità in armonia con i propri scopi sociali e con gli indirizzi generali di Unione

1. L’Associazione, nell’interesse generale dei soggetti rappresentati e in conformità con gli indirizzi di Unione:

  • rappresenta e tutela, nel proprio ambito di operatività, gli interessi economici, morali, sociali e professionali degli associati nei confronti di Enti, organismi e/o soggetti istituzionali, sociali, politici individuali e collettivi, pubblici e privati con riguardo alle politiche di carattere generale;
  • favorisce il coinvolgimento dei propri associati e lo scambio di informazioni, esperienze e procedure tra le Imprese socie;
  • organizza progetti e campagne nazionali, corsi di formazione, convegni, congressi, tavole rotonde, seminari, inchieste;
  • designa e nomina, d’intesa con Unione e nell’ambito della propria competenza territoriale, i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni, nei quali la rappresentanza collettiva unitaria degli associati sia richiesta o ammessa;
  • assicura agli associati, collettivamente ed individualmente, anche avvalendosi eventualmente delle strutture e dei servizi dell’Unione, assistenza e consulenza in materia di contratti di lavoro e relazioni sindacali, assistenza e consulenza in materia tecnico-legale, tecnico-fiscale, tecnico-amministrativa e contabile, tecnico-finanziaria, tecnico-sanitaria, commercio internazionale, nonché servizi di informazione e formazione su tutte le materie di interesse specifico per gli associati;
  • cura direttamente o anche avvalendosi delle strutture e dei servizi centrali dell’Unione, la formazione, l’informazione e l’aggiornamento continuo professionale e generale degli associati e pone in essere ogni iniziativa necessaria, opportuna o utile per la promozione, lo sviluppo e la crescita della qualità ed efficienza aziendale e professionale;
  • esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o dai deliberati di Organi associativi, propri o di Unione e della Confederazione, che non siano in contrasto con il presente Statuto, con lo Statuto di Unione e con quello confederale;
  • favorisce e promuove la crescita e lo sviluppo complessivo di Unione.

Soci

  1. Possono aderire all’Associazione, in qualità di Soci ordinari, tutte le Imprese di Autodemolizione di cui all’art. 1 del presente Statuto che, nel territorio di competenza dell’Associazione, esercitano principalmente tale attività e che, condividendo le finalità del presente Statuto, deliberano la Dichiarazione di “Autodemolizione di Qualità” e di adesione all’Associazione e che versano annualmente la quota associativa.
  2. Detti soggetti devono:
    •  avere sede o unità locali sul territorio italiano;
    • svolgere un’attività che non contrasti con gli scopi dell’Associazione, di Unione e di Confcommercio.
  3. Le imprese individuali partecipano all’Associazione in persona del titolare. Le società partecipano all’Associazione in persona del legale rappresentante.
  4. I soci ordinari si impegnano a rispettare gli obblighi stabiliti dall’Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, del Comitato Etico e quelli previsti nel Regolamento dell’Associazione. Possono inoltre partecipare all’Associazione, in qualità di soci sostenitori, tutti gli altri Enti pubblici o privati che condividano formalmente le finalità del presente Statuto.

    I soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota annuale di Associazione deliberata dall’Assemblea, all’osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
  5. Al fine di valorizzare il ruolo della filiera, possono inoltre partecipare all’Associazione, in qualità di Soci Sostenitori, anche i singoli cittadini o enti della filiera per i quali è previsto un tesseramento annuale le cui modalità vengono stabilite nel Regolamento dell’Associazione.

    In ogni caso i Sostenitori non hanno diritto di voto in assemblea, alle quali sono comunque invitati.

    L’Assemblea dei Soci può selezionare uno o più Soci Onorari, nei confronti di quei Soci che si sono particolarmente distinti in politiche di sostenibilità ambientale e sociale. Il Socio Onorario non è tenuto a pagare la quota annuale.

    È espressamente vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

  1. Per aderire a A.D.Q. occorre presentare Domanda di Ammissione alla Segreteria dell’Associazione. Sulla Domanda di Ammissione delibera il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Comitato Etico.
  2. La domanda deve contenere:
  •  la dichiarazione esplicita di accettazione del presente Statuto, di eventuali regolamenti ad esso collegati, dello Statuto di Unione e del relativo Codice Etico, come dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale di Unione, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi confederali;
  • l’impegno a comunicare all’Associazione le variazioni inerenti la propria posizione relativa al possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3, nonché delle eventuali modifiche inerenti lo svolgimento dell’attività;
  • l’impegno alla corresponsione, nei termini previsti, dei contributi associativi secondo le modalità individuate dal Sistema per la riscossione;
  • la prestazione del consenso al trattamento, per finalità associative, dei dati personali ai sensi della normativa sulla privacy.

    3. Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della domanda, il Consiglio Direttivo può rigettare la richiesta di adesione. Avverso il rigetto è ammesso ricorso al Comitato Etico.

  1.  L’adesione ha durata per l’anno in corso e per i due anni successivi, rinnovandosi tacitamente alla scadenza, di triennio in triennio, salvo disdetta da darsi sei mesi prima di ciascuna scadenza.
  2. L’adesione attribuisce la qualifica di associato e la titolarità del rapporto associativo e comporta l’accettazione del presente Statuto, dello Statuto di Unione e del relativo Codice Etico, come dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi associativi, con esplicito riferimento al Collegio dei Probiviri, della clausola compromissoria e delle decisioni del Collegio arbitrale di Unione, nonché dello Statuto, del Codice Etico e dei deliberati degli Organi Confederali.
  3. I soggetti associati all’Associazione costituiscono la compagine associativa del Sistema Unione.
  4. L’associato in regola con il pagamento dei contributi associativi, ha il diritto di partecipare alla vita associativa nelle forme previste dal presente Statuto, di fruire delle prestazioni di assistenza, consulenza, formazione, informazione e di ogni altro servizio erogato dall’Associazione, di proporsi per le cariche sociali, di parola e di voto in assemblea.
  5. L’associato è tenuto a corrispondere all’Associazione i contributi deliberati di anno in anno dagli Organi competenti.
  6. L’associato ha il dovere di osservare lo Statuto e le deliberazioni degli organi associativi, di partecipare alla vita associativa, di astenersi da ogni iniziativa che sia in contrasto con le azioni e le direttive dell’Associazione e con gli interessi collettivi degli associati e di Unione.
  7. L’associato e in particolare, coloro che ricoprono le cariche associative, ha il dovere di osservare i Codici Etici di cui all’articolo 1 e di adempiere i compiti ad esso inerenti con lealtà, probità e diligenza.
  8. La qualità di Associato e le quote o contributi associativi sono intrasmissibili e irripetibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.

  1.  L’Associazione, d’intesa con Unione, assicura il doppio inquadramento degli Associati.
  2. Il contestuale inquadramento degli associati, attraverso le Associazioni costituenti Unione, nell’Organizzazione a carattere generale territorialmente competente ed in quella di categoria, costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale.
  3. Nel rispetto delle disposizioni di cui al superiore comma 2, l’adesione a qualsiasi organismo associativo costituito all’interno di Unione o ad essa aderente, comporta l’inquadramento dell’associato al livello territoriale, settoriale e categoriale corrispondente alla sua attività economica, nonché nelle altre articolazioni organizzative riconosciute dallo Statuto di Unione e dallo Statuto Confederale. Il compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli associati costituisce fattore essenziale di unità organizzativa e di tutela sindacale. Al fine di realizzare un compiuto inquadramento territoriale, settoriale e categoriale degli Associati, Unione potrà promuovere conseguenti protocolli d’intesa con il livello del Sistema interessato.
  4. Eventuali controversie organizzative e contributive, connesse al doppio inquadramento tra le Associazioni costituenti Unione possono essere decise dal Collegio dei Probiviri di Unione.

  1. La qualità di associato si perde per:
    •  scioglimento dell’Associazione;
    • recesso;
    • esclusione;
    • decadenza;
    • morte dell’associato persona fisica o estinzione della società.</li
  2. L’associato receduto, escluso o che comunque abbia cessato di appartenere all’Associazione non ha alcun diritto sul patrimonio associativo ed è tenuto al pagamento dei contributi eventualmente maturati e non corrisposti.

  1.  Ogni associato ha facoltà di recesso. Questo diventa operativo allo scadere del secondo esercizio finanziario o sociale successivo a quello nel corso del quale l’Associato ha comunicato l’intenzione di recedere.
  2. L’Associato che intenda rendere operativo in tempi più brevi il proprio recesso è tenuto a corrispondere i contributi dovuti per l’esercizio in corso e per i due esercizi successivi.

  1.  Il Comitato Etico delibera la sospensione o l’esclusione dell’associato per gravi e giustificati motivi. Costituiscono, in ogni caso, gravi motivi:
  • gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dagli Organi Statutari e da Unione;
  • comprovate inosservanze degli Statuti.

  1. Il Comitato Etico dichiarerà la decadenza da Associato nei seguenti casi:
  • perdita dei requisiti di ammissibilità di cui all’art.3 del presente statuto;
  • mancato pagamento dei contributi associativi;
  • gravi inadempienze di carattere ambientale, sociale e giudiziario.

    I soci decadono quando si rendano ripetutamente morosi del pagamento dell’iscrizione e delle quote associative senza giustificato motivo per due anni anche non consecutivi; per sentenze passate in giudicato in contrasto con lo spirito etico e sociale di questa associazione.

    Aderendo a questa Associazione sarà facoltà dei Soci adire il Collegio dei Probiviri di Unione quale Organo di Riesame delle decisioni assunte dal Comitato Etico.

  1. Le sanzioni applicabili dal Consiglio su proposta del Comitato Etico sono:
  • la deplorazione;
  • la sospensione;
  • la decadenza;
  • l’esclusione.

    La sanzione di cui alla sospensione impedisce la partecipazione temporanea alle attività degli Organi.

Organi associativi

CAPO I Determinazione degli organi e durata delle cariche

  1. Sono Organi dell’associazione:
  •  l’Assemblea;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • il Vice Presidente;
  • il Comitato Etico;
  • l’Organo di Revisione dei Conti.

  1. Gli Organi sono eletti a scrutinio segreto.
  2. Le cariche elettive hanno durata di cinque anni e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del rendiconto consuntivo del quinto anno.
  3. Gli eletti in organi collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive.
  4. La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di Associato comporta automaticamente la decadenza da Presidente, da membro del Consiglio Direttivo e da Vice Presidente.
  5. Possono ricoprire le cariche negli Organi associativi coloro che abbiano mantenuto comportamenti pienamente aderenti ai principi e ai valori del sistema di “Confcommercio-Imprese per l’Italia” e del sistema Unione. I candidati alle cariche associative non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice Etico confederale, nonché dell’art. 4, commi 1, 2 e 3 del Codice Etico di Unione, ad eccezione dei casi in cui il reato è stato depenalizzato; è intervenuta la riabilitazione; il reato è estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. I candidati si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all’uopo necessarie.
  6. Non può assumere cariche, o decade dalla carica ricoperta, chi abbia violato le norme statutarie o non sia in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, deliberate dai competenti organi o si trovi comunque in posizione debitoria verso i pertinenti livelli del Sistema o non presenti i requisiti di cui all’art. 4 del Codice Etico di Unione.

  1.  Le cariche di Presidente, Vice Presidente, membro di Giunta, o Organo ad essa corrispondente, nonché di Segretario ricoperte nell’ambito dell’Associazione sono incompatibili con mandati elettivi e con incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, metropolitano, comunale, nonché con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
  2. Attraverso delibera motivata del Consiglio Direttivo, d’intesa con Unione, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per le cariche elettive di Consigliere Regionale, Consigliere Metropolitano, Consigliere Comunale, o cariche ad esse corrispondenti, nonché per le cariche di Parlamentare nazionale ed europeo.
  3. L’assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del superiore comma 1, comporta la decadenza dalla carica ricoperta.
  4. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute all’Associazione. L’incompatibilità altresì non sussiste quando gli incarichi di Partito o di Movimento politico abbiano ambito di riferimento inferiore al livello provinciale e cittadino o, ancora, qualora l’incarico sia ricoperto in Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

  1.  L’Assemblea dell’Associazione è composta da tutti gli associati ordinari in regola con il pagamento dei contributi associativi e dai Soci Onorari.
  2. I Soci possono partecipare all’Assemblea con la rappresentanza del Titolare dell’Impresa o del legale rappresentante. Il Presidente, o persona dallo stesso delegata, accerta la legittimazione degli intervenuti.

  1. L’assemblea è presieduta dal Presidente, il quale nomina tra gli associati un Segretario Verbalizzante. Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee degli associati, vengono comunicate agli associati che ne facciano richiesta.
  2. Le riunioni si svolgono in seduta ordinaria o straordinaria previa formale comunicazione, con congruo anticipo, all’Unione.
  3. L’avviso di convocazione deve contenere: l’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, del giorno, mese e anno e dell’ora dell’adunanza nonché le indicazioni relative alla eventuale seconda convocazione.
  4. La convocazione dell’Assemblea è fatta almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione a mezzo lettera raccomandata, fax, posta elettronica o comunque con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento.
  5. In Seduta Ordinaria è convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo ed entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, per l’approvazione del bilancio preventivo. È inoltre convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo degli associati. Il Consiglio può proporre lo slittamento del termine per l’approvazione del bilancio preventivo entro il mese di febbraio dell’anno di riferimento.
  6. In Seduta Straordinaria è convocata quando ne faccia richiesta il Presidente oppure almeno un terzo dei componenti l’Assemblea.
  7. Le riunioni dell’Assemblea degli Associati si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni – di cui si darà atto nei relativi verbali – :
  • che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
  • che sia consentito al Presidente, o a persona dallo stesso delegata, di accertare l’ identità o la legittimazione degli intervenuti alla riunione;
  • che sia consentito al Presidente di regolare lo svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  • che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  • che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

  1.  Le riunioni dell’Assemblea sono valide: in prima convocazione quando sia presente almeno il 50% più uno degli associati, in persona o per delega; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
  2. Il Presidente dell’Assemblea stabilisce di volta in volta le modalità di votazione salvo che l’Assemblea decida diversamente e salvi i casi espressamente previsti dal presente Statuto.
  3. A ciascun componente spetta un voto e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi.
  4. Per le modifiche statutarie è richiesta sia in prima che in seconda convocazione la presenza del 30% degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  5. In caso di parità di voto alle elezioni delle cariche sociali si dichiara eletto il candidato avente maggiore anzianità associativa.
  6. Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7, comma 1, lett. a) e 12, comma 1 dello Statuto Unione, le modifiche statutarie devono essere preventivamente comunicate a Unione.

  1. L’Assemblea Ordinaria:
    • stabilisce gli indirizzi di politica sindacale ed associativa vincolanti per tutti gli associati ed approva le linee generali del programma di attività dell’Associazione;
    • elegge ogni cinque anni i componenti del Consiglio Direttivo;
    • elegge ogni cinque anni un membro del Comitato Etico;
    • elegge ogni cinque anni l’Organo di Revisione;
    • approva, entro il 30 giugno di ogni anno, il rendiconto economico finanziario consuntivo dell’esercizio precedente accompagnato dalla relazione dell’Organo di Revisione dei Conti;
    • approva, entro il 31 dicembre di ogni anno, il conto economico preventivo dell’anno successivo;
    • approva la misura dei contributi associativi nonché le modalità di corresponsione;
    • delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.
  2. L’Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente, il quale nomina a sua volta fra i presenti un Segretario Verbalizzante. E’ convocata:
  • per deliberare sulle modifiche al presente Statuto;
  • per deliberare sullo scioglimento dell’Associazione;
  • per deliberare sulla nomina ed i poteri dei liquidatori;
  • per deliberare sull’alienazione e la permuta dei beni immobili oltre che per la richiesta di eventuali finanziamenti relativi a questi ultimi;
  • per deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio.

  1. Il Consiglio è composto dal Presidente, che lo presiede, dagli eventuali Vice Presidenti e da 6 (sei) o 9 (nove) Consiglieri nominati dall’Assemblea. Ha il compito di gestire l’attività dell’Associazione e resta in carica per cinque anni. I componenti del Consiglio sono rieleggibili.
  2. L’assenza per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio costituisce causa di decadenza dalla carica di membro del Consiglio stesso, salvo motivazioni di causa maggiore che devono essere tempestivamente comunicate al Presidente in forma scritta.
  3. I membri non godono di alcun gettone e/o rimborso spesa.

  1. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno e tutte le volte che la maggioranza dei suoi componenti lo ritenga necessario, con un preavviso di almeno cinque giorni, anche mediante lo strumento della posta elettronica all’indirizzo preventivamente comunicato dai suoi componenti. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione di data, luogo, ora e dell’Ordine del Giorno della riunione. In caso di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a due giorni.
  2. Le riunioni sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti. Non sono ammesse deleghe.
  3. Ciascun membro ha diritto ad un voto. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete, la votazione sarà ripetuta e in caso di ulteriore parità la proposta si intenderà respinta.
  4. Il Consiglio, nel quadro degli indirizzi generali approvati dall’Assemblea e d’intesa con Unione:
  •  redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea degli Associati, con i relativi piani finanziari di cui cura il reperimento delle risorse;
  • delibera sulle richieste di ammissione degli associati;
  • predispone annualmente il rendiconto economico e finanziario consuntivo dell’esercizio precedente e il conto economico preventivo;
  • delibera la misura dei contributi associativi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • approva e modifica, previa intesa con Unione, eventuali regolamenti interni;
  • delibera su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
  • applica – anche su proposta del Comitato Etico – le sanzioni di cui all’art. 11;
  • comunica ad Unione le eventuali modifiche statutarie che verranno proposte all’assemblea dell’Associazione;
  • elegge il Presidente;
  • elegge, su proposta del Presidente, eventuali Vice Presidenti;
  • nomina uno dei tre membri del Comitato Etico;
  • favorisce ed incentiva la costituzione di “Coordinamenti Regionali degli Autodemolitori di Qualità” per meglio promuovere e sviluppare la sua attività. Il funzionamento di suddetti Coordinamenti è regolato tramite apposito articolo del Regolamento dell’Associazione;
  • esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

  1. Il Presidente dell’Associazione viene eletto ogni cinque anni dal Consiglio Direttivo.
  2. Ogni associato, in presenza dei requisiti previsti nel presente Statuto, nonché nello Statuto e nel Codice Etico di Unione, può essere eletto Presidente.
  3. Il Presidente rappresenta l’Associazione ai fini del presente Statuto. Ha poteri di firma che può delegare.
  4. Il Presidente non può svolgere più di due mandati consecutivi.

  1. Il Presidente, inoltre:
    • dà esecuzione alle deliberazioni degli Organi collegiali, adottando i provvedimenti necessari al conseguimento dei fini sociali;
    • convoca e presiede le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo;
    • ha facoltà di agire e resistere in giudizio e, a tal fine, nominare avvocati;
    • può conferire incarichi professionali, occasionali e continuativi, di cui riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo;
    • può sostituirsi al Consiglio Direttivo nei casi di indifferibilità e urgenza riferendo sui provvedimenti assunti, per la loro ratifica, alla prima adunanza utile;
    • può compiere tutti gli atti che non siano demandati dallo Statuto ad altri organi e che si rendano necessari nell’interesse delle finalità dell’Associazione;
    • nomina gli eventuali Vice Presidenti;
    • nomina i Segretari Regionali e Provinciali, i quali collaborano nel raccordare le specifiche attività delle sezioni regionali all’attività associativa regionale, promuovono l’associazione a livello locale e rappresentano l’associazione nell’attività sindacale locale;
    • nomina uno dei tre membri del Comitato Etico
  2. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente.
  3. In caso di vacanza della carica di Presidente, il Vicepresidente ne assume le funzioni quale Presidente Interinale e convoca il Consiglio che provvede all’elezione del nuovo Presidente entro 60 giorni dalla vacanza. Il mandato del nuovo Presidente verrà a scadenza al termine del mandato in corso degli altri Organi.

  1. L’Assemblea nomina, anche tra i non-soci, l’Organo di Revisione che dura in carica cinque anni ed i cui membri sono rieleggibili.
  2. L’Organo è costituito da un Collegio dei Revisori, composto da tre componenti effettivi e da un supplente.
  3. In occasione della sua prima riunione, il Collegio provvede a nominare nel suo seno un Presidente che deve essere iscritto all’Albo dei Revisori Legali.
  4. Il Collegio dei Revisori:
    •  controlla la regolare tenuta della contabilità;
    • controlla la corrispondenza del rendiconto economico e finanziario
    • consuntivo alle risultanze delle scritture contabili;
    • redige la relazione sul rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo da presentare all’Assemblea;
    • può effettuare verifiche periodiche di cassa ed accertare l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell’Associazione.
  5. Può partecipare senza diritto di voto alle adunanze delle Assemblee su invito del Consiglio Direttivo.
  6. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica elettiva negli Organi Statutari dell’Associazione.

  1. Il Comitato Etico è il Comitato Indipendente ed autonomo all’interno dell’Associazione.
  2. È composto da 3 (tre) membri che non svolgano attività di Autodemolitore, Frantumatore e Concessionario. Un membro viene nominato dall’Assemblea, uno dal Consiglio Direttivo ed uno dal Presidente;
  3. In occasione della sua prima riunione, il Comitato provvede a nominare nel suo seno un Presidente.
  4. Il Comitato Etico vaglia sull’idoneità dei soci, sulle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea e può, con messaggio motivato, chiedere al Consiglio Direttivo una nuova delibera.
  5. Il Comitato Etico ha il potere di far decadere, sospendere o escludere un Associato per gravi inadempienze di carattere ambientale, sociale e giudiziario.
  6. Il Comitato Etico ha funzione del Collegio dei Probiviri e le sue delibere sono appellabili di fronte al Collegio dei Probiviri di Unione.
  7. La carica di membro del Comitato Etico è incompatibile con qualunque altra carica elettiva negli Organi Statutari dell’Associazione.
  8. Il Comitato Etico può dichiarare la decadenza dalle cariche sociali a fronte di situazioni di incompatibilità, assenza o venir meno dei requisiti, nonché negli altri casi previsti dal presente Statuto.

  1. Il Segretario, nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo, è responsabile dell’attività organizzativa e del regolare funzionamento degli uffici, dei servizi dell’Associazione, della conservazione dei documenti, della organizzazione del personale e si raccorda con il Segretario Generale dell’Unione per tutte le politiche sindacali ed associative. Il Segretario è il responsabile della segreteria degli Organi associativi.
  2. Egli coadiuva il Presidente e gli organi collegiali nell’espletamento del loro mandato e partecipa alle riunioni degli stessi organi a titolo consultivo assumendone le funzioni di segretario quando tale compito non sia espressamente attribuito ad un notaio.
  3. Il segretario, inoltre, opera il monitoraggio costante dello sviluppo associativo sul territorio.
  4. L’incarico di Segretario è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso ogni livello del Sistema, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte del sistema ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

Amministrazione

  1.  Il Fondo Patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:
    •  patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
    • contributi annuali e straordinari degli Associati;
    • contributi, erogazione e lasciti diversi;
    • tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.
  2. I proventi dell’Associazione sono rappresentati da:
    •  contributi sindacali ordinari;
    •  contributi sindacali integrativi;
    •  contributi sindacali interassociativi;
    •  contributi sindacali straordinari;
    •  contributi sindacali suppletivi;
    •  da oblazioni volontarie;
    •  da proventi vari.
  3. Le somme versate per l’iscrizione sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione non sono in nessun caso rimborsabili. Le quote sono altresì intrasmissibili.

  1. L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
  2. Il Bilancio è costituito dal rendiconto economico-patrimoniale e dall’eventuale rendiconto finanziario. Esso deve informare circa la situazione economica, patrimoniale ed eventualmente finanziaria dell’Associazione, con separati indicazione dell’attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all’attività istituzionale. Tali informazioni sono rese anche nella relazione che completa il Bilancio.
  3. Il Bilancio, con tutti i suoi Allegati, deve essere redatto dal Consiglio Direttivo e, corredato della Relazione dell’Organo Revisore, sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli Associati.
  4. Il Consiglio deve depositare presso la sede associativa entrambi i rendiconti almeno otto giorni prima di quello fissato per ciascuna Assemblea convocata rispettivamente per l’approvazione del rendiconto consuntivo e di quello preventivo.
  5. Il Rendiconto Annuale, regolarmente approvato, deve essere debitamente trascritto nei Libri Sociali.
  6. E’ fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

  1.  Lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell’Associazione devono essere deliberati dall’Assemblea degli Associati in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
  2. In caso di scioglimento, l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione operante in identico o analogo settore individuata dall’Assemblea o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo V: Norme di chiusura

1. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente statuto si applicheranno le norme dello Statuto Unione, in quanto compatibili.

2. L’efficacia della disposizione di cui all’art. 13, comma 2, decorre dalla data di approvazione del presente Statuto. Le cariche elettive in corso in tale data manterranno l’originaria scadenza senza possibilità di proroga alcuna.

3. L’efficacia della disposizione di cui all’art. 21, comma 4 decorre dalla prima elezione successiva all’approvazione delle modifiche al presente statuto avvenute in occasione dell’assemblea del 15/03/2019.

4. Eventuali Regolamenti Interni, nonché Codici Etici, in contrasto con il presente statuto verranno disapplicati per la parte interessata.

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