La nuova 209

decreto legislativo 24 giugno

Cari Colleghi,
il 27 Settembre 2020 è entrato in vigore il D. LGS. 119/2020, apportando molte ed importanti modifiche al d. lgs 209/2003.

Il decreto incide sostanzialmente anche su alcuni principi inerenti alla gestione ed al trattamento del rifiuto, dando finalmente il giusto risalto al concetto di economia circolare, modificando o chiarendo dubbi normativi storici (riferiti ad esempio a concessionari, tempistiche di radiazione, tipo di trattamento da eseguire etc). 

Considerato che il d. lgs. 209/2003 è stato completamente modificato, siete invitati ad una sua rilettura integrale, non limitandovi a quanto da noi di seguito segnalato. 

Da una prima analisi è possibile evidenziare le seguenti variazioni:

l’introduzione del comma 1-bis dopo il comma 1 dell’art.5 del d. lgs. 209/2003, il quale prevede che: “il veicolo destinato alla demolizione ed accettato dal concessionariodal gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato, con i documenti del detentore del veicolo necessari alla radiazione dal PRA, è gestito dai predetti soggetti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1 lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, […], ai fini del successivo trasporto al centro di raccolta autorizzato”. 

Il veicolo deve dunque essere gestito dai soggetti enunciati (concessionario, gestore della succursale della casa costruttrice o automercato) in regime di deposito temporaneo di rifiuti: i gestori del veicolo (=rifiuto) in regime di deposito temporaneo, sono di fatto produttori del rifiuto stesso (ai sensi della definizione di ‘produttore’ di cui al d.lgs. 152/06) con tutti gli obblighi che ne conseguono: registro, mud, formulario… 

All’art. 6, comma 8-bis del d.Lgs. 209/2003 viene specificato che l’eventuale deposito temporaneo (presso la concessionaria, di cui al punto sopra) deve avere una durata massima di 30 giorni e che tale deposito è consentito anche in aree scoperte e pavimentate nel solo caso di veicoli privi di fuoriuscite di liquidi e gas e che abbiano integre le componenti destinate alla successiva messa in sicurezza. 

Viene modificato anche l’art.6, comma 2 aggiungendo, fra gli obblighi da rispettare durante le operazioni di trattamento di cui all’art. 3, comma 1, lettera f), oltre alla conformità ai princìpi generali previsti dagli articoli 177 e 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed alle pertinenti prescrizioni dell’allegato I, quello di effettuare – lettera a) – entro dieci giorni lavorativi dall’ingresso del veicolo nel centro di raccolta le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all’allegato I, punto 5 (anche nel caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora stato cancellato dal PRA) e quello di eseguire – lettera e-bis) – le operazioni di condizionamento dei componenti di cui alla lettera e), consistenti in pulizia, controllo, riparazione e verifica della loro funzionalità, al fine di essere reimpiegati nel mercato del ricambio. 

Non è dunque necessario attendere la radiazione PRA per effettuare la messa in sicurezza, ma rimane obbligatorio effettuare tale attività entro 10 giorni lavorativi dall’ingresso. È stato inoltre meglio specificato, aggiungendovisi nuove attività, il da farsi per la gestione dei componenti destinati al mercato dei ricambi. 

Viene modificato l’art.7, comma 2-bis che introduce l’obbligo di comunicare annualmente (attraverso la dichiarazione ambientale mud) “il peso effettivo dei veicoli fuori uso, ottenuto dal sistema di pesatura posto all’ingresso del centro di raccolta e i dati relativi ai veicoli trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero”.
Tale modifica potrebbe stravolgere la gestione interna attuale di alcuni impianti, poiché alcuni ad oggi utilizzano il peso presunto (950 kg) o peso differente in base alle linee guida dettate da enti, istituzioni, case costruttrici o dal legislatore stesso in occasione del metodo di conteggio del mud.

Sempre con riferimento alla “pesatura”, è stato modificato l’allegato I, punto 2.1 nella parte in cui vengono indicate le dotazioni del centro di raccolta: viene aggiunto il comma f-bis), ai sensi del quale il centro di raccolta e l’impianto di trattamento sono dotati, fra le altre cose, di “adeguato sistema di pesatura per i veicoli fuori uso in ingresso al centro di raccolta”.

Indicando il punto f-bis), di fatto, il legislatore obbliga i centri di raccolta a dotarsi di un sistema di pesatura per i veicoli fuori uso in ingresso al centro di raccolta stesso. 

Sempre in riferimento all’obbligo di implementare un sistema di pesatura effettiva, all’art. 2 delle disposizioni transitorie e finali viene comunque concessa una ‘piccola’ proroga: ”i titolari dei centri di raccolta si adeguano alla disposizione di cui all’Allegato I, punto 2.1, lettera f- bis), introdotta dal presente decreto, entro il 31 dicembre 2020Qualora tale adeguamento non fosse possibile nel termine previsto, l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione può concedere, per un periodo di ulteriori dodici mesi, l’utilizzo di sistemi di pesatura alternativi anche esterni al centro di raccolta”. 

Un’ulteriore modifica interessa l’Allegato I, punto 1.1.2 che prevede che il centro di raccolta e l’impianto di trattamento siano “ubicati in aree compatibili con la disciplina dei piani di bacino o piani di bacino stralcio per l’assetto idrogeologico, di cui agli articolo da 65 al 71 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. Come già richiesto da alcune Regioni, potrà rendersi necessaria la valutazione in merito al rischio idraulico / idrogeologico (dovuto al posizionamento dell’impianto rapportato a bacini idrici, vallate, fiumi vicini, etc).

Una sostanziale modifica interessa l’art. 15, commi 7, 8 e 9 di cui riportiamo direttamente il testo di Legge: “.. 

  1. È consentito il commercio delle parti di ricambio di cui all’art. 6, comma 2, lettera e-bis) recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso effettuate in un centro di raccolta autorizzato, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all’allegato III. Il gestore del centro di raccolta garantisce la tracciabilità, con l’indicazione sui documenti di vendita, dei ricambi matricolati posti in commercio.
  2. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo derivanti dal trattamento del veicolo fuori uso sono cedute solo agli esercenti attività di autoriparazione per essere riutilizzate. Ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l’idoneità e la funzionalità.
  3. L’utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 7 e 8 da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare da fatture rilasciate al cliente.” 

Il Legislatore, con la riscrittura di questi commi, amplifica i principi dell’economia circolare: ricerca una più attenta gestione dei pezzi di ricambio, esprimendo la necessità che il centro di raccolta esegua anche operazioni di condizionamento dei componenti rimossi consistenti in pulizia, controllo, riparazione e verifica della loro funzionalità, al fine di essere reimpiegati nel mercato del ricambio.

Il gestore del centro di raccolta dovrà inoltre garantire la tracciabilità – mediante indicazione sui documenti di vendita – dei ricambi matricolati posti in commercio. 

Segnaliamo poi l’aggiunta del comma 3-bis all’art. 6, ai sensi del quale “i produttori dei veicoli assicurano le migliori prestazioni ambientali e l’efficienza dei centri di raccolta convenzionati attraverso la verifica dei modelli unici di dichiarazione ambientale previsti all’art. 11, comma 3, e del possesso, ove disponibile, delle certificazioni ISO 9001 e 14001, EMAS o altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed il monitoraggio ambientale interno all’azienda”. 

Viene nuovamente esortato l’ottenimento dei certificati ISO 9001 e/o 14001 e/o Emas, (sia perché l’ottenimento della ISO 14001 comporta agevolazioni relative alla durata dell’autorizzazione, sia perché i produttori dei veicoli, con questo comma aggiunto, vengono esortati a collaborare e soprattutto a verificare i vari sistemi di tracciabilità dei centri di raccolta). 

Del Nuovo Registro Elettronico (in sostituzione al Sistri) si parla da molti mesi. Anche in questo decreto viene citato. Quello che possiamo dire è che, fino a quando non sarà in vigore il nuovo registro elettronico, rimangono validi i documenti e gli adempimenti attuali (registro, formulario, mud, certificato di rottamazione, etc). Il punto in cui questo decreto ne parla è l’art. 11, comma 3 che riportiamo integralmente: 

3. Fino al termine di piena operatività del Registro elettronico nazionale, come individuato con il decreto di cui al comma 3-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, i soggetti che effettuano le attività di raccolta, di trasporto e di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali comunicano annualmente i dati relativi ai veicoli fuori uso ed ai pertinenti materiali e componenti sottoposti a trattamento, nonché i dati relativi ai materiali, ai prodotti ed ai componenti ottenuti ed avviati al reimpiego, al riciclaggio e al recupero, utilizzando il modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70. 


Vi invitiamo a prendere contatti con i vostri consulenti per individuare la soluzione migliore per adeguare gli impianti ai nuovi requisiti richiesti (in particolare, a fornirvi di un adeguato sistema di pesatura).

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