L’art. 1 della Legge bilancio 178/2020 dedica i commi dal 651 al 659 agli incentivi riservati all’acquisto in Italia di un veicolo nuovo di fabbrica.

Di particolare importanza il comma 651 lett. a), che apporta modificazioni all’art. 1, c. 1034 l. 145/2018: viene aumentato a trenta giorni dalla data di consegna del nuovo veicolo (contro i precedenti quindici) il termine concesso al venditore – pena  il  non  riconoscimento  del contributo – per avviare il veicolo usato alla demolizione e provvedere alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista.

Come da consolidata prassi, si riscontrano incentivi differenti a seconda che, contestualmente all’acquisto del veicolo nuovo, anche in regime di locazione finanziaria, se ne rottami uno di classe inferiore a Euro 6 e immatricolato prima del 1 gennaio 2011.

Il comma 652 lett. a) stabilisce infatti che il contributo statale, parametrato al numero di grammi di anidride carbonica emessi per chilometro, sia di 

  • 2.000 euro in caso di acquisto, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2021, di un veicolo con emissioni inferiori a 60 grammi di CO2/km
  • 1.500 euro in caso di acquisto, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2021, di un veicolo con emissioni comprese fra 61 e 135 grammi di CO2/km

e che tale contributo sia riconosciuto a condizione che il venditore pratichi, in caso di rottamazione, uno sconto pari ad almeno 2.000 euro. In assenza di rottamazione, il beneficio scende a 1.000 euro ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro.

Va da ultimo precisato che il contributo è riconosciuto per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica omologati in classe non inferiore ad Euro 6 di ultima  generazione, che abbiano un prezzo (risultante dal listino prezzi ufficiale della casa produttrice) inferiore a 40.000 euro al netto dell’iva.